STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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La segnalazione e comunicazione dei near miss nei cantieri

Pubblicato un documento da INAIL per la segnalazione e comunicazione dei near miss nei cantieri edili

INAIL segnala una procedura organizzativa di gestione dei near miss per i cantieri edili, concentrandosi sulla segnalazione, registrazione e comunicazione dei dati.

Nel documento INAIL indica aziende e reparti, ma in realtà sono in prevalenza le attività svolte dalle multiutility così come definiti nel Titolo IV del d.lgs 81/2008: “le attività dei servizi a rete (distribuzione acqua potabile, fognature, distribuzione gas, teleriscaldamento, distribuzione energia elettrica) prevedono spesso interventi di scavo, movimentazione terra, posa e manutenzione di reti, ripristino dell’ambiente di lavoro”. Un ulteriore campo in cui si presentano attività in cantieri edili “sono la costruzione di manufatti e opere fuori terra. Generalmente queste ultime attività sono affidate integralmente in appalto a ditte terze”.

Differenti situazioni organizzative

Sempre nel documento, in riferimento alle attività presenti nei cantieri si possono presentare “differenti situazioni organizzative“: con intervento di solo personale aziendale, in cui interviene solo il personale di ditte terze, in cui intervengono anche non contemporaneamente più ditte compreso il personale della multiutility, generalmente il personale aziendale svolge attività specialistiche di riparazione delle reti, cantiere di titolarità di terzi in cui interviene personale aziendale per l’estensione o la manutenzione dei servizi a rete.

Le figure della sicurezza nei cantieri

Una sezione dedicata del documento è riferita alle definizioni dei soggetti nominati direttamente dal datore di lavoro con compiti di progettazione e vigilanza sul rispetto delle diposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Responsabile lavori
    Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente (art 89 d. lgs. 81/08)
  • Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
    Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art 91
  • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
    Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (art 89 d. lgs. 81/08)”.

Formazione su infortuni e near miss

I cantieri edili sono uno dei luoghi di lavoro in cui sono presenti rischi in maniera maggiore e dove è più alta l’incidenza infortunistica, per questo motivo risulta fondamentale nella fase di formazione degli addetti inserire anche l’importanza della comunicazione degli incidenti.

Invece, per quanto riguarda appalti a ditte terze i rapporti di lavoro “sono definiti da documenti contrattuali preliminari che attestano l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore e che informano sui rischi da interferenza presenti. Il contratto d’appalto deve definire in modo chiaro gli obblighi in materia di sicurezza dell’appaltatore”. E per la conoscenza e riferito all’adozione della procedura proposta per la gestione degli incidenti, sarebbe utile identificare l’obbligo di comunicazione dell’appaltatore di incidenti (infortuni e near miss) accaduti, nei documenti contrattuali.

Fonte INAIL

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