L’Istituto Nazionale Lavoro con nota prevede un vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso
Con nota n. 856 del 19 aprile 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica le indicazioni di riferimento per il settore privato nell’ambito oggettivo dell’applicazione della maxi-sanzione.
Le indicazioni riepilogano i passaggi della maxisanzione, le differenti tipologie di rapporto di lavoro, le sanzioni, la diffida a regolarizzare, gli organi competenti a contestare la maxisanzione e i casi di esclusione.
Il documento chiarisce anche l’applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146/2021.
I soggetti della maxisanzione
- Datori di lavoro privati
- Enti pubblici
- Persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.
Esclusi invece, i datori di lavoro domestico.
Maxi-sanzione: le cifre
ll datore che adotta il lavoro sommerso come rapporto lavorativo, è obbligato a saldare una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta:
- Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro
- 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro
- 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro
Inoltre, prevista una maggiorazione del 20% nel caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa, percettori del reddito di cittadinanza.
La sanzione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro prima dell’ispezione, o prima dell’eventuale convocazione, regolarizza spontaneamente, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Inoltre, il documento segnala la possibilità di accesso alla diffida obbligatoria ed accedere alla sanzione in misura minima.
Codice tributo VAE
Nuovo codice tributo “VAET”, istituito per le maggiorazioni sopra citate.
- Per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni
amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato
“Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,
comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (cfr. Ag. Entrate ris. 7/E del
22 gennaio 2019 e INL nota n. 779/2019) - Per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445
lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici 3U56 e 3U57
Il documento continua richiamando qualche fattispecie particolare, per chiarire alcune situazioni “tipiche” riguardanti il lavoro nero.
Fonte INL