STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Smart working – Il regime in vigore dal 1° settembre 2022

Torna l’obbligo dell’accordo individuale, ancora semplificata invece, la modalità di comunicazione.

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni aggiorna la modalità “semplificata” di comunicazione obbligatoria per l’attivazione dello smart working.

Dal 1° settembre tornerà vigente quanto disposto dalla legge n. 81/2017, che prevede la sottoscrizione di accordi individuali tra Datore di Lavoro e ciascun lavoratore.

Cosa cambia

Il datore di lavoro che intende ricorrere al lavoro agile dovrà:

  • Stipulare l’accordo individuale con il lavoratore

L’accordo, modificativo e integrativo del contratto di lavoro, deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa e può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato. L’accordo disciplina l’art. 19 co. 1 legge n. 81/2017 e cioè:

  • L’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali
    • Le forme di esercizio del potere direttivo
    • La modalità di utilizzo degli strumenti utilizzati dal lavoratore (in particolare se forniti dall’azienda, con riferimento a disciplinari tecnici e/o manuali di utilizzo)
    • I tempi di riposo del lavoratore
    • Le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche
    • Le modalità di recesso
  • Conservare (e non trasmettere) l’accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione
  • Adempiere agli obblighi informativi collegati quali:
    • ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
      Il datore di lavoro deve comunicare per via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile attraverso il portale Servizi Lavoro.
      Tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
      Scadenze: occorre considerare che la nuova disposizione si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.
      La piena operatività della nuova procedura richiede l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni, pertanto in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
    • ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA – L’art. 22 co. 1 legge n. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro debba garantire la salute e sicurezza del lavoratore impiegato in modalità agile, introducendo l’obbligo di redazione di una specifica «[…] informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro», da consegnare al lavoratore ed al RLS con cadenza almeno annuale.

INAIL – TRACCIA PER L’INFORMATIVA

In occasione dell’attivazione, l’INAIL ha messo a disposizione delle aziende una traccia di informativa, da poter utilizzare in azienda, con le necessarie modifiche/integrazioni rispetto al contesto specifico.

Scarica l’informativa al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html

Sanzioni per inadempimento

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione difforme da quanto previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

FONTE: INAIL – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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