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Decreto Interministeriale sulle autorizzazioni in deroga per i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diffonde il Decreto 30 settembre 2022 definendo criteri e modalità per le autorizzazioni in deroga in riferimento al rispetto dei VLE ai campi elettromagnetici

Il Decreto del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del D.Lgs 81/08, prevede criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici, di cui all’articolo 208, comma 1, del Testo unico di Sicurezza.

Il D.Lgs 81/08 all’art. 212 comma 1 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero della Salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto interministeriale.

Il sopracitato Decreto Interministeriale del 30 settembre 2022 individua, criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) relative alle attività in cui è presente l’esposizioni ai campi elettromagnetici.

Di seguito l’analisi del DiM:

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale, il Datore di Lavoro deve trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) e nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II.

L’Articolo 3 del DM prevede la convocazione di un Tavolo tecnico istituzionale entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Entro 60 giorni il Tavolo formula un parere che indica durata e condizioni della deroga. Il Ministero può chiedere altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento.

Il rilascio dell’autorizzazione avviene con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e viene trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio. Tale procedura vale anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Ricordiamo che il datore di lavoro (art.208 comma 2 del D.lg 81/08) deve assicurare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXVI, parte III per gli effetti termici.
Il rispetto dei VLE deve essere dimostrato attraverso le procedure di valutazione dell’esposizione previste all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi un qualsiasi VLE, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure immediate (art. 210, comma 7).

Il ministero può richiedere verifiche e controlli agli organi di vigilanza.
Nello specifico il Ministero potrà effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga: se queste verranno meno, l’organo di vigilanza ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Di conseguenza, seguirà la revoca della deroga tramite con apposita Comunicazione.

Se nel periodo di validità della deroga il medico competente riscontra effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

Fonte Ministero del Lavoro

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