Nessuna proroga ufficiale ma neanche nessuna conferma della scadenza del Protocollo anti-contagio nei luoghi di lavoro
Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” in vigore, rimane quello datato al 30 Giugno 2022
Nessuna conferma o modifica del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 Giugno 2022 da parte del Nuovo Governo Meloni.
Ricordiamo che la normativa secondo cui il Covid-19 è qualificato come infortunio sul lavoro e quella che equipara l’adozione del protocollo al rispetto dell’art. 2087 del Codice civile non hanno scadenza. Ne consegue che la data del 31 ottobre non rappresenta alcuna scadenza in merito all’adozione del protocollo, anch’esso efficace fino a che la normativa richiamata sarà in vigore.
Ricordiamo che il ricorso all’uso del Protocollo è facoltativo, ma fortemente raccomandato viste le responsabilità del datore di lavoro.
Obbligo mascherine nelle strutture sanitarie
Con Ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022, è prorogato al 31 Dicembre 2022 l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice , le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
Isolamento positivi e contatti stretti
Nessuna modifica per il regime previsto per isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022) con relative condizioni di riammissione al lavoro.
Persona sintomatica in azienda
Fermo quanto previsto dall’art. 4 del DL 24 marzo 2022 n. 24 convertito in L. 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2.
Sorveglianza Sanitaria e riammissione al lavoro dopo infezione
È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e il RLS nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire producendo certificato di avvenuta negativizzazione.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.