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Sorveglianza sanitaria: interpello del Ministero del Lavoro sugli obblighi del Datore di Lavoro

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il quesito posto dalla Regione Lazio in materia di sorveglianza sanitaria

Con interpello n. 2/2022 del 26 ottobre 2022 la Regione Lazio espone due quesiti alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Quesito 1
    Ricondotto rigidamente all’art.41 e quindi gli obblighi a carico del datore di lavoro sono connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico
  • Quesito 2
    oppure il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni dei lavoratori in riferimento alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo la sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati?

Parafrasando, si richiede se la sorveglianza sanitaria sia da attivarsi anche per rischi evidenziati nella valutazione e nel relativo documento ma non espressamente previsti dalla normativa, come prescrive l’articolo 41 del D.Lgs. 81/08.

Interpello n.02/2022 della Commissione interpelli

In risposta la Commissione ricostruisce tutte disposizioni in vigore del D.Lgs 81/08 in riferimento alla sorveglianza sanitaria e sugli obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, ma riconduce la sorveglianza sanitaria nel (solo) ambito dell’art.41.

“Le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.

Quando la Sorveglianza sanitaria è obbligatoria ?

La Commissione in risposta alla Regione Lazio, riprende alcuni passaggi dell’art.4: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, nei casi:

  • Previsti dalla normativa in vigore, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva
  • Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La Commissione rimarca l’importanza della distinzione tra visita medica preventiva e periodica.

  • Visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”;
  • Visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e la cui periodicità qualora non prevista dalla relativa normativa, è stabilita una volta all’anno.

Fonte Interpello n.2/2022 della Commissione interpelli salute e sicurezza sul lavoro

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