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Mobility Manager: ruolo, responsabilità e normativa di riferimento

Il Mite con decreto del 12 maggio 2021, stabilisce e definisce nel dettaglio i compiti e le funzioni del Mobility Manager, una “nuova” figura che incentiva e supporta l’organizzazione e la gestione degli spostamenti casa-lavoro

La figura del Mobility Manager è stata introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in qualità di promotore e “organizzatore” di interventi per la gestione della domanda di mobilità delle persone.

Il compito principale del Mobility Manager è quello di ridurre l’impatto ambientale dovuto al traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, grazie l’attuazione di un piano che supporti la mobilità sostenibile. Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), costituisce lo strumento principe per la pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente.

Nello specifico, il Mobility Manager si occupa di (art.6):

  • Promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane
  • Supporto all’adozione del PSCL
  • Adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area
  • Verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione

La normativa definisce 2 distinti Mobility Manager:

  • «mobility manager aziendale»: figura specializzata, nella gestione della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente
  • «mobility manager d’area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile e lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.

Il Mobility Manager aziendale

Il Mobility manager aziendale si occupa inoltre di curare i rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente, attivare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile e promuovere azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo.

Il Mobility Manager è individuabile tra i soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Cosa si intende per piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)?

Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Il piano degli spostamenti è previsto all’art.3 del Decreto 12 maggio 2021 ed è stato regolamentato con DM del 4 agosto 2021 del MiTE che ha inoltre stabilito ulteriori specifiche sul sito del Ministero insieme al Decreto inter-ministeriale (MiMS-MiTE 4 agosto 2021 con le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile. I piani di spostamento casa-lavoro, sono finalizzati anche ad una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, devono essere trasmessi al Mobility manager del Comune competente per la valutazione delle misure previste, l’armonizzazione delle diverse iniziative e la formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili.

In base all’art.4 del Decreto, il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.

Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area d’intesa con il mobility manager aziendale che abbia operato in supporto nella redazione del Piano, individua eventuali modifiche al PSCL, può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL.

Quando il Piano di spostamento casa-lavoro è obbligatorio?

Le imprese e le pubbliche amministrazioni (art.3) con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia (si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale) ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.

Mobility Manager: Decreto 16 settembre 2022, le modifiche al DM 12 maggio 2021

Con DECRETO 16 settembre 2022 (GU n.271 del 19-11-2022) il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica aggiorna la disciplina del Decreto 12 maggio 2021 relativo alla figura del Mobility Manager. In particolare, sono inserite alcune precisazioni circa l’obbligo di PSCL da parte delle amministrazioni con riferimento alle società infragruppo ubicate nella stessa unità locale (conteggio soglia massima di dipendenti) e con riferimento ai requisiti del Mobility manager

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