L’INL interviene sul tema della sospensione dell’attività imprenditoriale per le micro-imprese con nota n. 162 del 24 gennaio 2023
La nota di INL in collaborazione con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, risponde all’istanza relativa alla sospensione dell’attività imprenditoriale per le microimprese anche con un solo dipendente “irregolare” e conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e nomina del RSPP.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di
lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”. Di fatto, il legislatore sceglie di escludere le microimprese dalla sospensione dell’attività nella SOLA ed ESCLUSIVA ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari all’interno dell’azienda. Di conseguenza, tale eccezione non trova applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – e quindi mancanza del DVR o della nomina RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione della sospensione dell’attività imprenditoriale per la microimpresa.
Inoltre, INL specifica che, qualora il provvedimento di sospensione non venisse adottato per mancanza delle violazioni di natura prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.