Lo scorso 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione relativa a salute e sicurezza sul lavoro. Ora, si attende esclusivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Dopo un lungo periodo di attesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi mesi.
L’Accordo Stato Regioni, ha per scopo quello di uniformare e aggiornare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, definendo con precisione:
- Durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori per datori di lavoro, preposti e dirigenti.
- Modalità di verifica finale dell’apprendimento e di monitoraggio dell’efficacia della formazione.
- Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
Non solo, sono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, sono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- Dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
Novità soggetti formatori – “nuovo” Accordo Stato Regioni
Nella “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti.
- Soggetti Istituzionali
Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell’ambiente, dell’interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco – o corpi provinciali per Trento e Bolzano – Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
- Soggetti accreditati
sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
- Altri soggetti
- i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
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- le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni?
La data precisa di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione non è ancora stata ufficializzata.
La bozza dell’accordo stabilisce un periodo di transizione di un anno, finalizzato a consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni. Durante questo lasso di tempo, saranno ancora validi i corsi che rispondono ai requisiti dei precedenti accordi.
Fonte “Bozza definitiva” accordo stato Regioni