STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

Via A. Einstein, 16. 20062 Cassano d’Adda (MI)

ORARI: 8:30/12:30 – 13:30/17:30

Formazione generale in materia di sicurezza: è un obbligo per tutti i lavoratori?

Rispondiamo ad uno dei quesiti più frequenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs 81/08 che disciplina la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede l’obbligo della formazione dei lavoratori a carico del Datore di lavoro delle aziende pubbliche e private.

I corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono veri e propri percorsi formativi che si articolano in varie tappe a seconda dell’incarico assunto dal lavoratore (rls, addetto emergenze, addetto ple, rspp ect). E’ l’articolo 37 del D.lgs 81/08 che disciplina l’obbligatorietà dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel nostro ordinamento. La struttura del corso, programmi e contenuti invece, è disciplinata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

La partecipazione ad un corso di formazione sulla sicurezza, oltre ad esser un obbligo di legge che va certificato tramite attestato di certificazione, permette di acquisire conoscenze e competenze necessarie per svolgere la propria mansione in sicurezza.

Quando è obbligatoria la formazione lavoratori?

In tutti i settori, la normativa prevede l’obbligo di formazione e aggiornamento per i lavoratori assunti o in occasione del cambio mansione, introduzione nuove attrezzature ecc.

Ogni nuovo dipendente che non è in possesso di tale attestato è obbligato a frequentare un corso di formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
La normativa introduce il concetto di lavoratore equiparato, che comporta l’obbligo di frequenza a corsi di formazione anche per il socio lavoratore di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione, il tirocinante, i volontari, lavoratori a progetto o chiamata, in breve tutte le persone che hanno un datore di lavoro, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.
La formazione è obbligatoria per qualsiasi lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto applicato ed avrà durata differente, a seconda dell’appartenenza dell’azienda ai diversi codici Ateco.

Neoassunti e corsi sulla sicurezza

La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i dipendenti l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro.

In base all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di formazione dei lavoratori prevede un modulo generale e uno specifico.

Nel dettaglio:

  • formazione generale: deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all’azienda e al codice ATECO di riferimento. Il corso costituisce credito formativo permanente ed è propedeutico al corso di formazione specifica.
  • formazione specifica: deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore (a seconda del grado di rischio dell’attività, basso, medio, alto) e riguardare i rischi specifici riferiti alle mansioni, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione. Aggiornamento quinquennale.

Sanzioni

Si ricorda che le sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono particolarmente pesanti, nello specifico , se i lavoratori (qualsiasi sia il loro ruolo e la loro mansione, anche dirigenziale) non svolgono nei tempi e nei modi previsti i corsi di formazione in materia di sicurezza, il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti:

  • con arresto da due a quattro mesi 
  • con un’ammenda variabile tra i 1.474, 21 € e i 6.388,23 €

Il Decreto legge n. 146/21 e la legge di recepimento n. 215/21 ha modificato l’ALLEGATO I del D.LGS 81/08 e la normativa relativa alla sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza.
Fra le violazioni gravi in materia di sicurezza è annoverata la “mancata formazione ed addestramento

In caso di “mancata formazione e addestramento”, NON viene sospesa l’attività di tutti i lavoratori dell’azienda, ma solo quella dei lavoratori “rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento, ovvero solo per quei lavoratori per cui, in fase di ispezione, non sono disponibili evidenze di avvenuta formazione e addestramento (es. attestati, registrazioni di addestramento ecc).
Resta fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Pertanto, i lavoratori “sospesi” perché non formati e addestrati dovranno essere retribuiti, ma non potranno prestare attività per l’azienda fintanto che non sia stata adeguata la loro formazione e addestramento e che l’ente di controllo non abbia revocato il provvedimento.

Stai assumendo nuovi lavoratori nella tua azienda oppure vuoi regolarizzare la situazione dei tuoi dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro? 

Scopri le prossime date del corso – Formazione generale dei lavoratori 4 ore


Newsletter STA

Iscriviti alla nostra newsletter!
Cogli l'opportunità di essere sempre informato sulle novità normative e adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.