Rispondiamo ad uno dei quesiti più frequenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs 81/08 che disciplina la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede l’obbligo della formazione dei lavoratori a carico del Datore di lavoro delle aziende pubbliche e private.
I corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono veri e propri percorsi formativi che si articolano in varie tappe a seconda dell’incarico assunto dal lavoratore (rls, addetto emergenze, addetto ple, rspp ect). E’ l’articolo 37 del D.lgs 81/08 che disciplina l’obbligatorietà dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel nostro ordinamento. La struttura del corso, programmi e contenuti invece, è disciplinata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
La partecipazione ad un corso di formazione sulla sicurezza, oltre ad esser un obbligo di legge che va certificato tramite attestato di certificazione, permette di acquisire conoscenze e competenze necessarie per svolgere la propria mansione in sicurezza.
Quando è obbligatoria la formazione lavoratori?
In tutti i settori, la normativa prevede l’obbligo di formazione e aggiornamento per i lavoratori assunti o in occasione del cambio mansione, introduzione nuove attrezzature ecc.
Ogni nuovo dipendente che non è in possesso di tale attestato è obbligato a frequentare un corso di formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
La normativa introduce il concetto di lavoratore equiparato, che comporta l’obbligo di frequenza a corsi di formazione anche per il socio lavoratore di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione, il tirocinante, i volontari, lavoratori a progetto o chiamata, in breve tutte le persone che hanno un datore di lavoro, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.
La formazione è obbligatoria per qualsiasi lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto applicato ed avrà durata differente, a seconda dell’appartenenza dell’azienda ai diversi codici Ateco.
Neoassunti e corsi sulla sicurezza
La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i dipendenti l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro.
In base all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso di formazione dei lavoratori prevede un modulo generale e uno specifico.
Nel dettaglio:
- formazione generale: deve avere una durata non inferiore a 4 ore e riguardare argomenti quali: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Questi contenuti non cambiano in base all’azienda e al codice ATECO di riferimento. Il corso costituisce credito formativo permanente ed è propedeutico al corso di formazione specifica.
- formazione specifica: deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore (a seconda del grado di rischio dell’attività, basso, medio, alto) e riguardare i rischi specifici riferiti alle mansioni, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione. Aggiornamento quinquennale.
Sanzioni
Si ricorda che le sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono particolarmente pesanti, nello specifico , se i lavoratori (qualsiasi sia il loro ruolo e la loro mansione, anche dirigenziale) non svolgono nei tempi e nei modi previsti i corsi di formazione in materia di sicurezza, il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti:
- con arresto da due a quattro mesi
- con un’ammenda variabile tra i 1.474, 21 € e i 6.388,23 €
Il Decreto legge n. 146/21 e la legge di recepimento n. 215/21 ha modificato l’ALLEGATO I del D.LGS 81/08 e la normativa relativa alla sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza.
Fra le violazioni gravi in materia di sicurezza è annoverata la “mancata formazione ed addestramento”
In caso di “mancata formazione e addestramento”, NON viene sospesa l’attività di tutti i lavoratori dell’azienda, ma solo quella dei lavoratori “rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento, ovvero solo per quei lavoratori per cui, in fase di ispezione, non sono disponibili evidenze di avvenuta formazione e addestramento (es. attestati, registrazioni di addestramento ecc).
Resta fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Pertanto, i lavoratori “sospesi” perché non formati e addestrati dovranno essere retribuiti, ma non potranno prestare attività per l’azienda fintanto che non sia stata adeguata la loro formazione e addestramento e che l’ente di controllo non abbia revocato il provvedimento.