STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Ulteriore allentamento delle misure anti-Covid19

Firmata l’ordinanza che fornisce indicazioni relativamente all’utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie e dei viaggi all’estero, in vigore dal 1° maggio

Di seguito segnaliamo le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro Speranza in vigore dal 1° Maggio fino al 15 giugno 2022, in attesa della Legge di conversione del D.L. 24/2022.

Mascherine

Obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 fino al 15 giugno su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli e agli eventi sportivi al chiuso, nei cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport al chiuso.

Per i luoghi di lavoro, l’ordinanza non fa alcun riferimento, pertanto rimangono ancora validi i protocolli tra aziende e sindacati. Rimane la raccomandazione di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Sempre fino al 15 giugno rimane l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, negli ospedali, residenze sanitarie, hospice e strutture riabilitative.

Negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto, non sono presi in considerazione nel documento. Si evince dunque, che la mascherina non è obbligatoria ma rimane la raccomandazione ad utilizzarla.

Lavoro e mascherine

Aziende e sindacati si riuniranno il 4 maggio per valutare se prorogare o modificare le attuali misure che restano in vigore fino a quella data (4° maggio). Alle aziende, è lasciata la possibilità di passare dalla raccomandazione all’obbligo di mascherina.

Fine al Passenger Locator Form

Dal 1° maggio il Passenger locator form (Plf) non è più necessario.

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Riepilogo degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24:

Decade obbligo Green pass

Dal 1° maggio non è più necessario il green pass per palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.

Dal 1° maggio decade anche l’obbligo di green pass base per

  • accedere al luogo di lavoro
  • consumare in bar e ristoranti al chiuso
  • salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali
  • partecipare a concorsi pubblici
  • accedere alle mense
  • andare allo stadio
  • assistere a spettacoli teatrali e concerti all’aperto.

Fanno eccezione le visite in ospedale e Rsa, dove è necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre e i viaggi all’estero, dove il Green Pass base continuerà a essere necessario.

Vaccinazione per gli over 50

L’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per:

  • insegnanti e personale scolastico
  • forze dell’ordine
  • tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro)

Dal 1° maggio stop all’obbligo di green pass anche per queste categorie per poter lavorare.
Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre solo per:

  • Medici
  • Infermieri
  • Personale sanitario e delle Rsa

E soltanto per queste categorie la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Smart working

Fino al 30 giugno ok alla procedura semplificata per lo smart working (senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore).

Sorveglianza sanitaria straordinaria

Fino al 30 giugno le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid19.

Linee guida attività economiche e sociali

Linee guida per le attività economiche e sociali in vigore dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Quarantena e isolamento

Le misure per quarantena e isolamento causa Covid-19 rimangono invariate dal 1° aprile, riassumiamo di seguito:
• E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
• Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Fonte Governo e Ministero della Salute

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