Formazione non solo in presenza, ma anche a distanza attraverso la metodologia della videoconferenza
Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, stabilisce aggiungendo l’articolo 9-bis, che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta anche in videoconferenza sincrona.
Art. 9-bis
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
La validità si estende fino all’aggiornamento degli accordi per la formazione (stabilito per il 30 giugno p.v.) e ovviamente saranno esonerate, tutte quelle attività formative che richiedono la prova pratica.
Fonte Senato