STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Proroghe con la conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022 per smart working, sorveglianza sanitaria e formazione

Proroghe di alcune disposizioni per i Datori di Lavoro fino al 31 agosto 2022

La conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Una delle novità introdotte dal Decreto in materia di salute e sicurezza è quella che riguarda l’equiparazione videoconferenza sincrona e formazione in presenza.

L’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni (Decreto Fisco-Lavoro modifiche al 81/08) dovrà armonizzare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di formazione.
Probabilmente, l’Accordo non sarà approvato entro il termine fissato del 30 giugno 2022. Motivo che spiegherebbe l’utilità di anticipare l’ equiparazione in una norma di legge.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

L’art. 10 del sopra citato Decreto proroga la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2022 prevista dall’art. 83, Dl. 34/2020.
I Datori di Lavoro hanno il compito di assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale. Si tratta di una visita medica per la quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione fornendo, indicazioni per l’adozione di soluzioni cautelative.

Smart working

Sempre l’art. 10, proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di aderire al lavoro in modalità agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.

L’art. 10 comma 5-quinquies, diversamente, proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working, anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES).

Smart working – Lavoratori fragili

Il nuovo art. 10, comma 1 ter del sopra citato Decreto proroga al 30 giugno 2022 l’art. 26 comma 2 bis del dl 18/2020. Stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fonte Governo

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