STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Stop al regime transitorio della sorveglianza radiometrica per i controlli su semilavorati metallici e prodotti in metallo

Dal 30 giugno p.v. si applicano le disposizioni del nuovo allegato XIX del D.Lgs 101/2020

La legge di conversione del 27 aprile (che ha convertito Decreto Legge del 1 marzo 202)2, stabilisce che le disposizioni del nuovo allegato XIX del D.Lgs 101/2020 si applicano decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore e quindi al 30 giugno 2022.

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 sostituisce i comma 3 e 4 del D.lgs 101/2020definendo il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici.
“Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”. Tale regime transitorio sui controlli radiometrici è stato poi prorogato fino al 31 marzo 2022.

L’allegato XIX del D.Lgs 101/2020

Il nuovo Allegato XIX si applica:

  • ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d’importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta. (esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali);
  • ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’allegato 3, a scopo industriale o commerciale, esercitano:
  1. attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell’allegato 2
  2. attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell’allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5

Il nuovo Allegato XIX disciplina:

  • le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazioneivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo
  • con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l‘elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito
  • i contenuti della formazione da impartire al personale
  • le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Fonte Governo – Gazzetta Ufficiale

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