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Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e infortunio – la Corte di Cassazione si pronuncia su alcune sentenze

La Corte di Cassazione nel corso degli anni, si è pronunciata su alcune sentenze in materia di infortuni, malattie professionali e aggiornamento del DVR. In questo articolo, ne illustriamo alcune per comunicare l’importanza dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, quale strumento indispensabile per la prevenzione e protezione dai rischi.

L’art. 29 del D.Lgs.81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere revisionata in occasione di:

  • Modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
  • Sviluppo ed evoluzione della normativa tecnica, della prevenzione o della protezione
  • Infortuni significativi
  • Risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità

Alcune sentenze della Cassazione

La Cassazione Penale, Sez. IV 30 agosto 2018 n. 39283 ha stabilito che “concezione che di esso si ricava dalla legge” è che “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa.”

E ancora, con la Cassazione Pena del 27 luglio 2017 n. 37412 “lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Riportiamo una Sentenza del mese di aprile 2022 sul mancato aggiornamento del DVR a seguito di infortuni sul lavoro

Cona la sentenza della Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13199, è stata confermata la condanna per il reato di lesioni colpose ai danni del Vice Presidente e CEO di una società datrice di lavoro di una lavoratrice assunta per la mansione di addetta alla ristorazione. La lavoratrice dichiara di avere lesioni da cui deriva una malattia della durata di circa 156 giorni – diagnosi frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente per essere scivolata nel punto di passaggio tra l’area del bancone ed il luogo – sito nel retro – dove erano preparate le vivande. Gli ambienti erano separati da una porta a soffietto e collocati su piani diversi: perciò nel punto di passaggio era stata collocata una rampa dotata di tappetino antiscivolo. Il tecnico della prevenzione individuava la causa dell’incidente nella perdita di aderenza dovuta anche all’usura del tappetino antiscivolamento per effetto del tempo.
Sentenza: violazione dell’art.29, comma 3, D.Lgs.n.81 del 2008, avendo omesso di rielaborare un nuovo documento per la valutazione dei rischi successivamente alla verificazione di due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verificazione uguali. Inoltre, la Cassazione aggiunge che, “inoltre, la lavoratrice non indossava scarpe antinfortunistiche, dispositivo menzionato nel DVR e non previsto nella misura in cui le c.d. “cadute in piano” ovvero le “cadute di oggetti dall’alto” avrebbero rappresentato un pericolo poco rilevante.”

Fonte Corte di Cassazione

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