Nel Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH in riferimento alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)”, viene segnalato il regime transitorio al 31 dicembre 2022 per la redazione delle SDS
Pubblicato a giugno 2020 il Regolamento (UE) 2020/878 che ha modificato l’Allegato II del REACH recante le “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, in vigore dal 16 luglio 2020, applicabile dal 1° gennaio 2021.
Il sopracitato Regolamento UE introduce:
- L’adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal Regolamento 2018/1881 dal 1° gennaio 2020
- L’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS
- L’inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI)
- L’adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini)
- L’adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta
Il Regolamento n. 2020/878 implementa le revisioni 6 e 7 apportate a livello internazionale nel sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura (GHS) delle Nazioni Unite. Prevedendo importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni, pur non stravolgendo la struttura a 16 parti delle SDS.
Periodo transitorio per le SDS
Il termine del periodo transitorio è fissato al 31 dicembre 2022.
Durante il periodo transitorio, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento delle SDS conformemente all’articolo 31 (9) del REACH e l’obbligo di aggiunta alla Scheda dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto nell’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento CLP.
Fonte Help Desk Nazionale CLP