STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Il PNRR e contrasto agli infortuni e lavoro sommerso

La legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza conferma le indicazioni per la lotta al lavoro sommerso e il contrasto agli infortuni

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricordiamo, prevede una serie di investimenti e riforme divise in “missioni” e include anche, temi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La recente legge n. 79 del 29 giugno 2022 converte il DL 30 aprile 2022, n. 36 contenente le indicazioni per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conversione, con modifiche, conferma quanto già emerso in riferimento al lavoro sommerso e alla salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito illustriamo nel dettaglio quando indicato nel PNRR.

Infortuni

L’articolo 20 della Legge 29 giugno 2022 contiene le “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

L’INAIL ricoprirà un ruolo cruciale, poichè dovrà promuovere protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali, impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR:

  • Programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza
  • Progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche (robotica, esoscheletri, sensori per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata)
  • Sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple
  • Iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Lavoro sommerso

Strettamente connesso agli obiettivi della missione 5 (“inclusione e coesione”) del PNRR, l’articolo 19 del decreto-legge 36/2022 relativo al “Portale nazionale del sommerso” (PNS).

L’articolo 19 al fine della programmazione efficace dell’attività ispettiva conferma che i risultati dell’attività di vigilanza confluiranno nel Portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un portale che “sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi”.

Fonte Governo

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