STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Decreti prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: timeline delle entrate in vigore

L’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 che avverrà il 29 ottobre 2022, abrogherà definitivamente il D.M. 10 marzo 1998

Ricordiamo che la pubblicazione dei 3 Decreti sulla Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, ri-definiscono i criteri per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo integralmente il D.M 1998.

Timeline delle entrate in vigore dei 3 DM sulla prevenzione incendi

  • Il Decreto 01 settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 ed indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio.
  • Il Decreto 02 settembre 2021, definito decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
  • Il Decreto 03 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Periodo transitorio per la formazione antincendio

Tutti i corsi pianificati prima del 04/10/2022, anche se programmati con i contenuti del D.M. 10/03/1998 e con docenti con “qualificati” per l’antincendio, possono comunque essere svolti anche dopo il 04/10/2022 ma entro il 04/04/2023.

Per tutti gli incaricati antincendio che, alla data del 04/10/2022, hanno il corso scaduto in base alla nuova norma, ovvero svolto prima del 04/10/2017, hanno tempo un anno per partecipare all’aggiornamento.

Valutazione antincendio

Per quanto concerne l’aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021), per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11, questo si dovrà applicare solo in caso di modifiche quali quelle previste dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008:

  • modifiche del processo produttivo: immaginiamo l’implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ecc. che vanno a modificare le condizioni antincendio dell’edificio;
  • organizzazione del lavoro significative: attivazione di turni notturni, modifiche sostanziali che possano andare a impattare sull’organizzazione della sicurezza antincendio;
  • grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione: ci rendiamo conto che, sul mercato, sono disponibili dispositivi e mezzi opportuni per la gestione antincendio nell’azienda, e decidiamo di valutarli, dovremo farlo nell’ottica delle nuove prescrizioni;
  • a seguito di infortuni significativi: in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in essere sono ancora funzionali alla nostra attività

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