STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Pubblicato il nuovo modello OT23/2023: riduzione del tasso medio INAIL per prevenzione

Pubblicato il nuovo modello OT23 dell’anno 2023 e la guida alla compilazione della domanda da presentare entro il 28 febbraio 2023 per gli interventi eseguiti nel 2022.

Il Decreto Interministeriale recante modalità per l’applicazione delle Tariffe, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per le aziende che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il 28 febbraio 2023, insieme alla documentazione dimostrante, richiesta dall’Istituto.

Il modello di domanda, per l’anno 2023 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, riprende sostanzialmente quelli presenti nel modello previsto per l’anno 2022.

Le novità del modello 2023

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23-2022
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve esclusivamente tramite rottamazione;
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 quintali, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 quintali;
  • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
  • l’inserimento dell’intervento E-19, selezionabile solo dalle imprese che operano nel settore previsto dall’intervento: Grande Gruppo 0 e Gruppo 3600 e che adottano un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1;
  • la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
  • la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

Fonte: INAIL

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