STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Esposizione a radiazioni ionizzanti: modifiche per sicurezza e ambiente

Dal 18 gennaio 2023 il Decreto n. 203/22 apporta modifiche e correzioni al D.Lgs. 101/2020 sulle norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

Pubblicato il D.Lgs n. 203/2022 che modifica il testo del 2020 per recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione UE e risolvere situazioni di criticità della prima fase di attuazione della norma. Le modifiche sono numerose e intervengono direttamente o indirettamente sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e sul Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Modifiche introdotte dal D.Lgs n. 203/2022 in materia di sicurezza

Accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive
L’Art. 2 del D.Lgs. n.203/2022 inserisce nel D.Lgs. n.101/2020 l’art. 8-bis che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza.

Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti
L’art. 22 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.

Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
Per la Formazione ed Informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; Indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti
L’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l‘art. 23 del D.lgs. n.203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.

Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti
Nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.

Aggiornamento del modello IRME90 (documento di accompagnamento per l’importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all’allegato XIX D. Lgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica.

Modifiche introdotte dal D.Lgs n. 203/2022 in materia di ambiente

Rientrano tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente, ex articolo 26 del D. Lgs 101/2020 nonchè la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni. Sempre in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni sono incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata (ex D. Lgs 152/2006)

Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

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