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Sorveglianza sanitaria e lavoratori in smart working: possibile nomina di più medici competenti

Un recente interpello conferma la possibilità della nomina di ulteriori medici competenti geograficamente “più vicini” ai lavoratori in smart working

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro pubblica l’interpello n. 1/2023 del 01 febbraio 2023 e con oggetto la “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working“.

L’Interpello risponde ad un’istanza di Confcommercio – Imprese per l’Italia che chiede il parere della Commissione Interpelli in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, [..] le attività di sorveglianza sanitaria [..] nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro […] individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, [..].

Il quesito è riferito all’eventuale opzione di nomina di medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati, geograficamente più vicini ai lavoratori in smart working, ad esempio senza obbligarli a recarsi presso la sede di lavoro per effettuare le consuete visite mediche.

La Commissione in risposta all’istanza, stabilisce che, “ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa”.

Si ribadisce che – “qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

L’interpello conclude un’importante osservazione: “si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008”.  

Fonte Interpello n. 01/2023 della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro

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