Recentemente pubblicato l’accordo provvisorio dei negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine che, una volta terminato l’iter di approvazione, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE
Il Regolamento macchine entrerà in vigore in maniera graduale e dovrà essere recepito da una legge italiana: sarà cogente in maniera uniforme in tutta l’Unione Europea.
Il Regolamento entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà 42 mesi dopo la data della sua entrata in vigore, in modo che fabbricanti, organismi notificati e Stati membri abbiano il tempo necessario per adeguarsi agli adempimenti.
Le principali novità del Regolamento Macchine
- Definizione di quasi-macchina
Nuovo R.P.M. – Art. 3. Definizioni “quasi-macchina“: un insieme che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé in modo da eseguire un’applicazione specifica e che è destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato con una macchina o altri macchinari, attrezzature, formando così un macchinario.
La Direttiva 2006/42/CE dava adito a diverse interpretazioni rispetto alla definizione di quasi-macchina, mentre il nuovo Regolamento propone una definizione che circoscrive il campo a quelle che non possono funzionare da sole per raggiungere una specifica applicazione, che sono costruite per essere incorporate in una macchina o, in alternativa, per essere assemblate con altre così da creare un machinery product. - Definizione di modifica sostanziale
“Modifica sostanziale”: qualsiasi modifica che abbia un impatto sulla sicurezza ma che comporti anche l’aggiunta di sicurezze non previste dal costruttore originale della macchina.
La definizione di “Modifica sostanziale” non era presente nella Direttiva Macchine e le modifiche finora erano regolamentate solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra. - Operatori economici
Il Nuovo Regolamento Macchine introduce infine nuove figure:
– Importatore – chi immette sul mercato UE la macchina e che ha l’obbligo di assicurarsi che il fabbricante abbia verificato la conformità della macchina, la cui responsabilità ricade sull’importatore
.- Distributore – ha il compito di accettarsi che la macchina sia identificata e completa della documentazione tecnica necessaria. - Cybersicurezza
Il Regolamento colma una lacuna rispetto al Decreto 2006/42/CE in merito ai software che adesso rientrano tra i prodotti che devono avere marcatura CE e conformità UE alla stessa stregua di un qualsiasi prodotto “fisico”, tanto più se svolgono funzioni di sicurezza. È stato inoltre introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione. - Dichiarazione di conformità
La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti. - Prodotti ad alto rischio
L’elenco dei prodotti ad alto rischio, ovvero l’allegato IV della Direttiva Macchine, è stato aggiornato e trasformato nell’allegato I del nuovo Regolamento Macchine. L’elenco è stato ampliato e sono state aggiunte nuove definizioni e modificate alcune già presenti.
Seguiranno aggiornamenti, in relazione all’evoluzione dell’iter di approvazione del nuovo Regolamento Macchine.