STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

Via A. Einstein, 16. 20062 Cassano d’Adda (MI)

ORARI: 8:30/12:30 – 13:30/17:30

Salute e sicurezza sul lavoro: programmazione delle attività di vigilanza 2023 di INL

L’Ispettorato nazionale del Lavoro pubblica il documento contenente il programma delle attività di vigilanza per l’anno 2023.

Il programma si concentra su:

  • Attività di prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità
  • Richiesta di tutela e lavoratori vulnerabili
  • Vigilanza su salute e sicurezza sul lavoro, lavoro sommerso, illecite esternalizzazioni, caporalato, diversa qualificazione del rapporto di lavoro/corretto inquadramento/regime orario

Ricordiamo che con DL 146/2021 e successiva conversione con Legge, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro acquisisce un ruolo fondamentale nelle attività di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs 81/08

La nuova versione dell’art. 14 D. Lgs. 81/2008 prevede l’adozione da parte dell’INL di un provvedimento di sospensione, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché contrastare il lavoro irregolare, ogni volta che:

 “….. riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. “

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche.”.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

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