Recepita in Italia la direttiva europea sul trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) o vie navigabili interne (ADN), con le nuove disposizioni stabilite negli accordi
La Direttiva UE 2022/24047 del 20 settembre 2022 modifica la validità di ADR, RID e ADN, con la pubblicazione del Decreto 23 gennaio 2023 in riferimento al trasporto di merci pericolose.
Il Decreto modifica l’art. 3 del D.Lgs n. 35/2010 che recepisce la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, per andare di pari passo al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne). Nello specifico, il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apporta modifiche al D.lgs. 35/2010 sostituendo l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).
1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
- «a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno
Le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2021 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.
Fonte Decreto 23 gennaio 2023 in riferimento al trasporto di merci pericolose.