STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il Decreto Lavoro

Approvate alcune disposizioni in materia di lavoro e inclusione sociale con il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

Il Decreto Legge n. 48 del 2023 chiamato anche “Decreto Lavoro”, apporta una serie di modifiche al D.lgs 81/08 oltre che contenere altri provvedimenti che incidono sempre in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la vigilanza e il controllo.

In sintesi, le modifiche apportare al Testo Unico sulla Sicurezza sono le seguenti:

  • Obbligo per i datori di lavoro di nomina del medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
  • I componenti di un’impresa familiare e i lavoratori autonomi devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi a quanto previsto dal titolo III e opere provvisionali come da titolo IV del D. Lgs 81/08.
  • Integrati gli obblighi del medico competente: formula del giudizio di idoneità in base alla cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro.
    Il medico competente in caso di impedimenti gravi e motivate ragioni, comunica al Datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto.
  • Controllo delle attività formative sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
  • Estesa anche ai soggetti privati la qualifica di pubblico servizio nella funzione di vigilanza e controllo delle attrezzature nei luoghi di lavoro
  • Necessaria auto-certificazione per chi noleggia attrezzature da lavoro, a garanzia dell’avvenuta formazione e addestramento specifico per i soggetti utilizzatore delle attrezzature stesse.
  • Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature per lo svolgimento delle attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza

Inoltre, modifiche ed integrazioni, sono state apportate anche a:

  • Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative
  • Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza per la Regione Sicilia e province autonome di Trento e di Bolzano.

Modifiche al D.Lgs 81/08 – salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 18, comma 1, lettera a): OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – Nomina del Medico competente

Datore di lavoro e Dirigenti hanno l’obbligo di: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Articolo 21, comma 1, lettera a):
COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis):
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Aggiunta la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 in riferimento agli obblighi del medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 [relativo ai titoli e requisiti del medico competente], per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis):
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RLS

Aggiunta anche la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 che riguarda la formazione dei lavoratori e degli RLS.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

L’articolo 37 comma 2, riferito alla formazione, era già stato preso in esame per alcune modifiche dal Decreto Fisco Lavoro del 2021, che prospettava l’elaborazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni per la Formazione sulla sicurezza entro il 30 giugno 2022 (impegno per ora, non ancora portato a termine). L’Accordo dovrà comprendere il dettaglio dei contenuti minimi della formazione e monitorare l’efficacia del nuovo Accordo, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori, docenti e dei discenti.

Articolo 71, sostituito il comma 12:
ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»

Articolo 72, comma 2:
ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)

Sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art.72. Ora, il nuovo comma 2 prevede: 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)

Aggiunto il comma 4-Bis all’articolo 73 introducendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

Articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4):
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Sempre in riferimento al Titolo III sulle attrezzature: il DL 48/2023 aggiunge una “trafiletto” all’art. 87, comma 2, lettera c), in riferimento a sanzioni per datori e altri soggetti. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: […] c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

Dunque, con il nuovo obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature da lavoro in capo al Datore di lavoro, il DL n. 48/2023 introduce la conseguente sanzione in caso di inottemperanza dell’adempimento.

Fonte “Decreto lavoro 2023”

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