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Chiarimenti sulla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’INL scioglie alcuni interrogativi sulla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pubblica la Nota n. 642 del 6 aprile 2023 in cui chiarisce alcuni dubbi in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Nota di INL, è dedicata ad alcune casistiche particolari che possono ricorrere successivamente all’emissione da parte del Giudice penale, del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate, in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs 81/08.

I contenuti della Nota di INL

L’Ispettorato riporta il comma 16 dell’art. 14: per intero: “l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.

Casistica 1 – lavoro irregolare

Nel caso in cui, il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro sommerso, il provvedimento manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Perciò, il datore di lavoro, per continuare con la propria attività lavorativa, dovrà regolamentare la propria situazione per ottenerne la revoca.

Casistica 2 – salute e sicurezza sul lavoro

Se invece, il provvedimento di sospensione è adottato esclusivamente per motivazioni in ordine di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando non perviene istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro, l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice stabilisce la decadenza del provvedimento di sospensione e non vi saranno altri obblighi in capo al datore di lavoro.

Casistica 3 – assenza di revoca

Nel caso si fosse in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato ai sensi del comma 11, ma semplicemente decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, che prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro.

Casistica 4 – Condotta esaurita

La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 produce, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Qui risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Se venisse adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Casistica 5 – revoca a seguito di istanza di parte

Una ulteriore casistica può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte – ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta – e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

Fonte Nota n. 642 del 6 aprile 2023

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