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Videosorveglianza sul lavoro: indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’INL in una nota, indica alcune linee guida in riferimento al rilascio dell’autorizzazione per la videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2572/2023, fornisce le indicazioni operative in ordine al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in riferimento all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (articolo 4 della legge n. 300/1970).  

L’installazione di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro, può permettere un controllo a distanza dei lavoratori e per tale ragione, risulta necessario e prioritario procedere con l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti in azienda. L’accordo con le rappresentanze aziendali diventa prioritario e la procedura autorizzatoria pubblica presso l’Ispettorato, risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU in azienda.

L’insufficienza di codeterminazione tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere colmata dall’eventuale consenso, anche se informato, dei singoli lavoratori: l’installazione rimane comunque illegittima e penalmente sanzionata.

Di seguito riportiamo le indicazioni operative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Aziende multilocalizzate

Per le aziende con più di una unità produttiva, ubicata nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, sarà possibile presentare un’unica istanza di autorizzazione: – previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste – l’INL emanerà un solo provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dalla stessa istanza. 

Nel caso in cui, un’azienda è già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare lo stesso sistema in una diversa unità produttiva, potrà presentare ad integrazione un’istanza, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi requisiti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato. 

Sistemi di geolocalizzazione

Nella nota, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia la necessità di accordare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti dei lavoratori anche in materia di privacy.

Difatti, gli impianti audiovisivi, consentono la raccolta e l’elaborazione di varie tipologie di dati, in modo da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi anche del lavoratore. 

Gli impianti audiovisivi devono quindi, soddisfare alcune garanzie in merito al trattamento dei dati personali, da cui ne deriva che il personale Ispettivo, debba tener conto anche delle disposizioni in materia di privacy e GDPR:

  • Permettere la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite
  • Permettere la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore
  • Trattare i dati mediante pseudonimizzazione, escludendo dati direttamente identificativi agli interessati
  • Prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite

L’Ispettorato inoltre, segnala che le sopra citate garanzie, trovano applicazione anche in presenza di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza: ne sono un esempio, le strutture scolastiche o socio-assistenziali e le sale scommesse.

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le garanzie riportate nell’articolo 4 del D.lgs 300/1970 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore.

Che cosa fare prima di installare un impianto di videosorveglianza sui luoghi di lavoro?

Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:

1. Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy
2. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati
3. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
4. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza
5. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore
6. Formare il personale addetto alla videosorveglianza
7. Predisporre le misure minime di sicurezza
8. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato
9. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza.

Fonte nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2572/2023

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