Il 31 maggio scorso entra in vigore il Regolamento RENTRI – pubblicato in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore il 15 giugno 2023
RENTRi è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.
L’applicativo RENTRI stabilisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ed è caratterizzato da procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo.
L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dell’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il Regolamento n. 126 pubblicato in GU, disciplina nello specifico l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:
- Modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006
- Soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione
- Modalita’ per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonche’ le modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi
- Modalita’ di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali
- Modalita’ di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo
- Modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario
Soggetti obbligati per l’iscrizione al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:
- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- b) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- d) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- e) Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189 comma 3, del D. Lgs 3 aprile 2006 nr. 152, quindi: trasportatori, commercianti ed intermediari ed imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art 184 comma 3, lettere c, d, g, con più di 10 dipendenti.
Modalità di iscrizione al RENTRI
Stabilito un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un’officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche).
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente.
I soggetti obbligati, si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Timeline delle scadenze per l’iscrizione al RENTRI
Dalla data di entrata in vigore l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15 dicembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Modalità di funzionalità operativa del RENTRI
Le modalità operative del sistema saranno definite, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE. Nello specifico si definiranno:
- Modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale
- Modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi
- Adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori
Fino alla data di piena operatività del Registro elettronico nazionale l’unico modello di tracciamento è quindi rappresentato da quello “cartaceo”.
Integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale, il sistema si articola in 2 sezioni :
- Anagrafica: dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- Tracciabilità: dati relativi agli obblighi di annotazione su registro di carico e scarico rifiuti e sul documento di trasporto rifiuti, nonché ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione
L’evoluzione del tema sarà oggetto di future ulteriori comunicazioni informative anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti che determineranno le procedure applicative.
Fonte DECRETO 4 aprile 2023, n. 59 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)