Gli eventi lesivi occorsi al RLS nell’esercizio della propria funzione si considera infortunio avvenuti in occasione di lavoro e quindi compresi nella copertura assicurativa di Inail
La circolare di INAIL n. 23 del 1° giugno 2023, ha per oggetto le caratteristiche della tutela assicurativa per le 3 tipologie di RLS riconosciute dal Legislatore, ovvero, RLS aziendale o di unità produttiva, RLS territoriale (RLST) e RLSSP di sito produttivo (RLSSP).
La circolare nasce con l’obiettivo di chiarire alcuni punti in merito alla tutelabilità degli infortuni occorsi ai danni degli RLS. Perciò, il documento specifica i concetti di occasione di lavoro ed i rischi ai quali vengono esposti gli RLS nell’esercizio delle loro funzioni previste dall’art.50 del D.Lgs 81/08.
In prima battuta, INAIL novella l’importanza del ruolo del RLS, ricordando diritti e doveri. Nella seconda parte invece, si concentra sul ruolo del RSLT, del RLSSP ed infine sottolinea alcune precisazioni sull’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico:
- Come già anticipato, gli eventi lesivi occorsi ai danni di RLS, RLST e RLSSP sono da considerarsi veri e propri infortuni sul lavoro
- Agli RSL, RLST e RLSPP, spetta di diritto la copertura assicurativa INAIL
- Considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e (che regola le modalità di applicazione delle tariffe dei premi).
Il concetto di “occasione di lavoro”
La circolare di INAIL non ammette dubbi: il RLS è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Il RLS può accedere a luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore: l’art. 2 del DPR 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferimento all’attività lavorativa e l’occasione di lavoro delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all’attività di lavoro. Perciò, “eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.”
La tutela sarebbe esclusa solo nel caso in cui si riscontri l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.