Modalità, durata dei corsi e contenuti sono stabiliti dal CCNL, nel rispetto della durata minima di 32 ore fissate dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’interpello n. 3 pubblicato il 12 giugno 2023 dal Ministero del Lavoro, scioglie alcuni dubbi in riferimento alla frequenza dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Quesito sulla formazione RLS
Regione Sardegna chiede parere alla Commissione Interpelli, in merito all’obbligo di frequenza ai corsi di formazione per RLS: le 32 ore previste come durata minima vanno svolte al 100% o, per similitudine ad altri corsi di formazione previsti per altre figure della sicurezza, sono ammesse ore di assenza fino a un massimo del 10%?
In risposta, la Commissione richiama dapprima la normativa, specificando come il datore di lavoro debba assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
La Commissione prosegue poi, segnalando che ai sensi del Dlgs n. 81/2008, la formazione deve fare riferimento sia ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione sia ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione. In questo quadro generale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza negli ambiti in cui esercitano la propria funzione di rappresentanza.
Risposta interpello – formazione RLS
La Commissione ha precisato che la durata minima dei corsi è pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento; mentre la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Fonte: Interpello 2/2023 – Interpello 3/2023 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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