STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Sport e sicurezza sul lavoro: nuova riforma

La nuova riforma tratta i contratti di lavoro degli operatori sportivi e presenta novità significative in merito a salute e sicurezza dei lavoratori

Il 27 ottobre 2023, il Ministro per lo Sport e dal Ministro del lavoro e politiche sociali, firmano il Decreto in materia di attività sportive dilettantistiche – UNILAV Sport e i relativi allegati.

La Riforma del lavoro sportivo parte una volta per tutte, anche alla luce delle ultime circolari pubblicate da INAIL e INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’obiettivo della nuova Riforma del lavoro sportivo, è quello di garantire il miglioramento della tutela dei lavoratori sportivi e fornire un quadro normativo chiaro per il settore.

Nuovi obblighi della riforma lavoro sportivo, (D.lgs 36/2021) entrato in vigore il 1° luglio e modificato dal D.lgs 120/2023.

In particolare, la riforma riporta significative novità su sport dilettantistico. Di seguito i principali argomenti di interesse:

  • Le comunicazioni dei rapporti di lavoro: la circolare dell’Ispettorato solleva la questione del possibile utilizzo del registro attività sportive dilettantistiche, che non è considerato dall’Inl ancora «pienamente operativo». Finché non sarà raggiunta la piena operatività, è altamente consigliato passare tramite i centri per l’impiego (sistema online delle Co), fatte salve le comunicazioni già effettuate tramite registro.
  • Gli obblighi Inail
  • Gli obblighi Inps

Principali argomenti per sport e sicurezza sul lavoro

  • Definizione di lavoratore sportivo: Il Decreto Legislativo 36/2021 fornisce una definizione univoca di lavoratore sportivo che comprende “atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, purché svolgano l’attività sportiva a titolo oneroso”.
  • Applicazione del Decreto Legislativo 81/2008: A partire dal 1º luglio 2023, chiunque sia considerato lavoratore sportivo e svolga attività a titolo oneroso nel settore sportivo sarà considerato un lavoratore subordinato ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro con alcune eccezioni per prestazioni lavorative limitate nel tempo.
  • Lavoratori autonomi: I lavoratori sportivi che non rientrano nella definizione di “lavoratore subordinato” o che operano nell’ambito del dilettantismo sono considerati lavoratori autonomi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Per questi lavoratori non si applicano gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.
  • Idoneità psico-fisica e sorveglianza sanitaria: I lavoratori sportivi devono ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport. Saranno sottoposti anche a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in base ai rischi individuati.
  • Lavoratori minori: Verranno emanate nuove normative entro un anno dall’entrata in vigore della Riforma per regolare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori minori nell’ambito delle prestazioni sportive. Queste normative si conformeranno a quanto già previsto dalla legislazione sulla tutela dei lavoratori minori.
  • Diritti di tutela: A tutti i lavoratori sportivi si applicheranno le disposizioni ordinarie di tutela, compresa la previdenza, per la malattia, gli infortuni, la gravidanza, la maternità, la genitorialità e la disoccupazione involontaria, in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Fonte
Invitiamo a leggere la circolare del 25 ottobre 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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