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Novità normativa per agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro

Modifica della Direttiva agenti cancerogeni e mutageni e introduzione di nuovi agenti ed imposizione di valori limite

Febbraio 2024: Revisione Direttiva Cancerogeni

In Gazzetta la LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 che delega il governo al recepimento di 19 direttive e 4 regolamenti europei, con entrata in vigore il 10 marzo 2024.

L’art. 8 della Legge, presenta i criteri che il Governo dovrà seguire per recepire la Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro.

Nell’attuare la nuova Direttiva 2004/37/CE, il Governo dovrà tenere conto dei criteri indicati dalla Direttiva stessa. Inoltre, dovrà apportare modifiche alla normativa vigente. Si chiede quindi che l’atto di recepimento della Legge Europea:

  • coordini la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro
  • aggiorni l’attuale sistema  di  sorveglianza  sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della  direttiva (UE) 2022/431.

In particolare, il Parlamento prevede obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici, richiedendo anche l’ascolto della comunità scientifica.


Le novità riguardano la pubblicazione del Decreto Interministeriale 11-02-2021 che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983 e le modifiche che interessano la direttiva (CE) 2004/37 in riferimento alla tutela dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Nuove sostanze cancerogene

Il decreto sostituisce gli allegati XLII e XLIII del Dlgs 81/2008 e introduce nuove sostanze cancerogene nell’allegato XLII:

  • Tricloroetilene
  • 4,4 ‘- Metilendianilina
  • Epicloridrina
  • Etilene dibromuro
  • Etilene dicloruro
  • Cadmio e suoi composti inorganici
  • Berillio e composti inorganici del berillio
  • Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
  • Formaldeide

Sono inoltre introdotte 3 miscele cancerogene:

  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37

Stabiliti i valori limite, le misure transitorie e i termini entro i quali adeguarsi

L’allegato II del Decreto 11/02/2021 stabilisce i valori limite, le misure transitorie e i termini entro i quali adeguarsi in particolare:

  • Per gli oli minerali non sono disposti dati valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle l’esposizione professionale avviene per via cutanea. Per questo motivo è fortemente raccomandata l’osservanza di una serie di buone pratiche per ridurre la penetrazione cutanea
  • Per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel è stato fissato il valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC. Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.
    Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
  • Per le miscele di IPA, alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l’osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l’indicazione di un valore limite con esplicita raccomandazione di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.

Quali sono i luoghi di lavoro con maggior esposizione al rischio da agenti cancerogeni e mutageni?

INAIL pubblica su proprio sito web un chiarimento: i luoghi di lavoro in cui il rischio di contrarre patologie neoplastiche più elevati sono quelli in cui si verifica l’esposizione dei lavoratori a polveri di legno o cuoio. Alcuni studi epidemiologici hanno rilevato per falegnami, mobilieri e carpentieri un aumentato rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali.

Nelle industrie petrolchimiche, a causa dell’esposizione al benzene, sono state evidenziate patologie di tipo leucemico negli addetti alla produzione, al trasporto e utilizzo della sostanza.

L’esposizione ai composti del cromo esavalente è stata associata ad un elevato livello di rischio di insorgenza di neoplasie polmonari sia nelle attività di produzione di composti cromati che nei processi di saldatura, placcatura e verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli).

L’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle.
Gli IPA possono essere presenti nelle attività in cui hanno luogo combustioni, ad esempio: fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia, ecc.).

La valutazione del rischio

La valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni è l’analisi del livello di esposizione cui sono esposti i lavoratori. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a tale rischio entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

La valutazione del rischio e le misure di sicurezza adeguate, devono essere predisposte preventivamente all’inizio di qualsiasi attività. La classificazione di una sostanza o di una miscela è infatti riportata sull’etichetta e sulla relativa Scheda dati di sicurezza (Sds).

E’ necessario fare attenzione che le materie prime impiegate, siano utilizzate secondo l’apposita scheda di sicurezza, successivamente si valuterà se, durante le reazioni, vi sia la possibilità di sviluppo di derivati, sottoprodotti e/o scarti che possono avere attività cancerogena e mutagena.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati tali agenti.
  • I quantitativi di sostanze o miscele cancerogene o mutagene.
  • Il numero dei lavoratori esposti a tale rischio.
  • Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni.

Fonte Decreto interministeriale 02/2021

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