Nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi con la “PATENTE A CREDITI”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendono continuare ad operare nell’ambito di cantieri edili
Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge in riferimento l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Già in data del 26 febbraio 2024, l’Ufficio stampa del Consiglio dei Ministri, comunica l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi altresì nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Il 02 marzo 2024, è stato pubblicato il in Gazzetta Ufficiale – Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.
Le modifiche apportate dalle legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo di pubblicazione in GU e quindi dal 01 maggio 2024.
La legge 56/2024 introduce alcune modifiche all’art. 29, comma 19 del decreto legge 19/2024, che aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08, introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti.
Con il nuovo comma 1 dell’art. 27, a decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lg. 81/08. Rispetto a quanto previsto nel Decreto Legge, ora sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Altra novità, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Decreto Legge, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
A partire dal 1° ottobre 2024, la Patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale, dalla sede competente territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. I criteri per il rilascio della patente a crediti per l’edilizia, sono i seguenti:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.lgs 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc)
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr)
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)
Violazioni per la decurtazione dei crediti
- Omessa elaborazione del DVR = 5 punti decurtati
- Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione = 3 punti decurtati
- Omessi formazione e addestramento = 2 punti decurtati
- Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP = 3 punti decurtati
- Omessa elaborazione del POS = 3 punti decurtati
- Omessa fornitura del DPIcontro le cadute dall’alto = 2 punti decurtati
- Mancanza di protezioni verso il vuoto = 3 punti decurtati
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno = 2 punti decurtati
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi = 2 punti decurtati
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi= 2 punti decurtati
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti = 2 punti decurtati
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto = 1 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 = 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche = 3 punti decurtati
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 = 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio di annegamento = 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie = 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi = 3 punti decurtati
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni = 5 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro = 8 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro = 15 punti decurtati
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati
In seguito a un corso di formazione l’impresa o il lavoratore autonomo potrà però recuperare almeno 15 crediti e tornare a lavorare.
Con la conversione in legge, si introduce il comma 4: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente può essere revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca della patente, impresa e/o lavoratore autonomo possono presentare domanda per ottenere nuova patente.
Come sopra citato, la patente con punteggio inferiore a n. 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
Fonte Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri – in attesa della pubblicazione del Decreto PNRR in GU