STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

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Interpello n. 2/2024 più di 35 partecipanti ai corsi di formazione

Riportiamo la risposta del Ministero del Lavoro alla richiesta dall’Università degli Studi di Napoli in riferimento al numero di partecipanti ai corsi di formazione, eccedente al numero stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 2011

La Commissione Interpelli risponde all’Università degli Studi di Napoli, in merito nel quesito “E’ conforme all’Accordo 2011 sulla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un accordo “aziendale” che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo 2011″?

La Commissione interpelli esclude tale possibilità, sottolineando con Interpello n. 2/ 2024 quanto già contenuto negli Accordi per la Formazione del 2011 (lavoratori, dirigenti e preposti) e del 2016 (RSPP).

La Commissione Interpelli, nella risposta in primis, ricostruisce i riferimenti normativi:

  • l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al comma 1: definisce i contenuti della “formazione sufficiente” ed adeguata in materia di salute e sicurezza, mentre al comma 2 rimanda agli Accordi per la formazione (risalenti al 2011) la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione. Tali Accordi dovevano essere riformati entro il 30 giugno 2022 (come previsto dal Decreto Fiscale 2021)
    • punto 2 regola la “Organizzazione della formazione”, e dispone che: Allegato A dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per i lavoratori: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
    • punto 4 individua i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;
    • punto 5 regola la “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”,
    • punto 5-bis, prevede che “e modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
  • Accordo Formazione RSPP del 7 luglio 2016
    • al punto 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che in tutti i corsi di formazione in materia di  salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
    • Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”.

Fonte Interpello n. 2/ 2024

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