STA Medicina del Lavoro e Sicurezza

Via A. Einstein, 16. 20062 Cassano d’Adda (MI)

ORARI: 8:30/12:30 – 13:30/17:30

Aggiornamento DVR: la Corte di Cassazione interviene ribadendo l’importanza dell’adeguamento

Il Documento di Valutazione dei Rischi è uno strumento importantissimo che deve fotografare la realtà aziendale del momento, ne consegue che deve essere adeguato e aggiornato in relazione ai cambiamenti aziendali che potrebbero determinare per i lavoratori, nuove e diverse esposizioni al rischio

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente con la sentenza 36785/2022 in materia di prevenzione infortuni, ribadendo l’obbligo del datore di lavoro di redigere e sottoporre a periodico aggiornamento il DVR.
Il Datore di lavoro verifica l’efficacia delle procedure di sicurezza stabilite nel documento e impartisce istruzioni operative ai lavoratori addetti e li fornisce con tutti gli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione necessari a ridurre l’esposizione ai rischi.

Ricordiamo che sul datore di lavoro, grava l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo presenti in azienda. Ne consegue che è necessario redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale, il Datore di Lavoro è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sentenza 36785/2022: obbligo di adeguamento del DVR al progresso tecnico e al rischio della mansione

La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV 29.09.2022, n. 36785, interviene sul ricorso presentato dall’amministratore delegato di una società, condannato in qualità di datore di lavoroper aver messo a disposizione un’attrezzatura priva di protezioni di sicurezza, causando gravi lesioni ad una lavoratrice.

La lavoratrice, specializzata e con esperienza trentennale, mentre estraeva una sezione di tubo appena tagliata, per l’insolita resistenza opposta dal pezzo, è entrata in contatto con il disco in movimento riportando danni permanenti alla mano sinistra.

L’imputato ha sostenuto a propria difesa di avere, a seguito di una visita ispettiva avvenuta alcuni anni prima, assolto in quella sede le prescrizioni ricevute senza eseguire ulteriori interventi sulla macchina da lui ritenuta a quel punto sicura.

Il ricorso è risultato infondato e respinto per l’assenza di una nuova valutazione dei rischi e revisione del documento funzionali all’adeguamento delle attrezzature non conformi.

Come già anticipato prima, sul datore di lavoro grava l’obbligo giuridico di analizzare secondo la propria esperienza tutti i fattori di pericolo presenti in azienda e all’esito elaborare il DVR elencando le misure e i dispositivi di protezione adottati e procedere con i successivi eventuali aggiornamenti.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Corte «né all’atto dell’assunzione della posizione di garanzia, né in seguito, risulta essersi fatto carico di prendere contezza dei rischi correlati a quella lavorazione con quel tipo di macchinario (taglierina), e di aggiornare in conformità il documento di valutazione degli stessi, carente sotto questo specifico profilo e risalente al 2009, epoca in cui l’azienda aveva addirittura un diverso assetto societario, mutato nel 2012».

La taglierina, infatti, era risalente al 1959 e le varie modifiche di cui era stata oggetto nel corso degli anni erano risultate non idonee a garantire un controllo completo dei rischi residui.

FonteSentenza 36785/2022 – Infortunio con una “taglierina media” durante il taglio di tubi in ceramica. Macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR

Newsletter STA

Iscriviti alla nostra newsletter!
Cogli l'opportunità di essere sempre informato sulle novità normative e adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.