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Covid-19 aggiornamento delle disposizioni in vigore – gennaio 2024

Proroga fino al 30 giugno 2024 per l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

Il Ministero della Salute con ordinanza n. 23A07203 del 27 dicembre 2023 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 che riguardano l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, proroga le misure contenute nella Ordinanza del 28 aprile 2023 fino al 30 giugno 2024.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Di seguito riportiamo le indicazioni riportate nell’Ordinanza del 28 aprile 2023 in vigore fino al 30 giugno 2024:

  • Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensita’ di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo e’ esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita’ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
  • Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
  • Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
  • La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da Covid-19 per l’accesso ai Pronto soccorso e’ rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorita’ regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e’ stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con una persona con disabilita’ in modo da non poter fare uso del dispositivo.
  • I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Fonte Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2023 e Ordinanza del Ministro della Salute del 27 dicembre 2023

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