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Lavoro agile: proroga della comunicazione obbligatoria al 1° dicembre 2022

Un un comunicato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/10/2022, informa che la scadenza per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie in caso di lavoro agile differiscono al 1° dicembre 2022

Il sopracitato differimento, interessa esclusivamente le aziende che hanno sottoscritto gli accordi individuali per l’attivazione dello smart working ai sensi dell’art. 18 legge n. 81/2017.

Di seguito il riepiloghiamo delle disposizioni in vigore per l’attivazione della modalità di lavoro agile

Procedura semplificata per le aziende che adottano la modalità smart working fino al 31 dicembre 2022:

  • Comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i soli nominativi dei dipendenti in lavoro agile e la data di cessazione
  • Non è necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo individuale con il lavoratore
  • Adempiere in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza anche con comunicazione standard INAIL

Procedura ordinaria (salvo proroghe), qualora la modalità in smart working si estenda oltre il 31 dicembre 2022:

  • Inviare entro il 1° dicembre, le comunicazioni ordinarie laddove siano stati stipulati accordi individuali, oppure la scadenza dell’accordo sia oltre il 31 dicembre 2022. Non è più necessario allegare l’accordo individuale, che deve essere comunque, conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per 5 anni dalla sottoscrizione.

La normativa di riferimento per la modalità di lavoro agile è la Legge 22 maggio 2017, n. 81 , modificata dall’art. 41 bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo la quale, “il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa è svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.
I lavoratori in smart working hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in riferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività (circolare INAIL n. 48/2017).

L’accordo relativo alle modalità di lavoro agile, deve essere elaborato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Dal 1° gennaio 2023, sempre se la procedura semplificata non sarà ulteriormente prorogata, resterà solo quella ordinaria con scadenza di trasmissione dei dati nei 5 giorni successivi.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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